Art. 1
In vigore dal 9 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 811;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cailini Vincenzo fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);
Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 21-27, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso Prodotto dall'interessato ai sessi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 811 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazioni compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Carlini Vincenzo fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 3.85.37.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1877#art-1