Art. 2
In vigore dal 9 dic 1952
I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono trasferiti in propietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1870#art-2