Art. 1
In vigore dal 9 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1350, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 260, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Bottega Francesco fu Venanzio, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma);
Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2368 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della, legge 18 maggio 1951, n. 333;
Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma, degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Bottega Francesco fu Venanzio, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma), della superficie di tavole 2202,96 pari ad ettari 220.29.60.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1864#art-1