Art. 4

In vigore dal 19 mag 1968
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952 Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 152. - PALLA

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 30 aprile-14 maggio 1968, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1968, n. 127) ha dichiarato l'illegittimita' " costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1860, in quanto, per la formazione del piano di espropriazione contro Bianchini Marisa ed altri, sono stati assunti, ai fini del computo della consistenza della proprieta', i dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nella zona, alla data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti che vi e' stato eccesso di espropriazione."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1860#art-4

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Art. 4 Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Bianchini Fidia e Rodolfo fu Giovanni, in comune di Pomarance (Pisa). — Testo vigente | Portale Normativo