Art. 1
In vigore dal 9 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Annibaldi Amerigo fu Ambrogio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);
Vista la deliberazione in data 27 marzo 1952, n. 2406 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 811 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1250, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Annibaldi Amerigo fu Ambrogio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di tavole 281.35 pari ad ettari 28.13.50.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1852#art-1