Art. 1

In vigore dal 6 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 8-41, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano nei confronti della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Mesola (provincia di Ferrara); Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell' del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra; Considerato che sulla base degli accertamenti compiti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Udito il parere, in data 20 agosto 1952, della. Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con' sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mesola (provincia di Ferrara), per una supeficie di ettari 222.17.80, specificamente descritti nell'elenco n. 3, allegato al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1842#art-1

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