Art. 2

In vigore dal 6 dic 1952
1 terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo per complessivi ettari 119.00.17, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1828#art-2

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