Art. 2

In vigore dal 5 dic 1952
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-26;1811#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprieta' della Societa' bonifiche sociali sarde, con sede in Sassari, in comune di Iglesias (Cagliari). — Testo vigente | Portale Normativo