Art. 1

In vigore dal 20 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 10 luglio 1952, n. 910; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, è autorizzata la prelevazione di L. 220.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo: Cap. n. 51. - Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri L. 120.000.000 Cap. n. 531. - Spese assistenziali di carattere riservato............... " 100.000.000 L. 220.000.000 Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 116. - CONSOLI
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Art. 1 Autorizzazione alla prelevazione di L. 220.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1952-53. — Testo vigente | Portale Normativo