Art. 1

In vigore dal 4 gen 1953
N. 2186. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera nazionale invalidi di guerra viene autorizzata ad acquistare l'immobile per il prezzo di L. 6.650.000 da adibire a sede della propria rappresentanza provinciale in Udine. Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 37. - PALLA
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Art. 1 Autorizzazione all'Opera nazionale invalidi di guerra ad acquistare l'immobile da adibire a sede della propria rappresentanza provinciale in Udine. — Testo vigente | Portale Normativo