Art. 1

In vigore dal 21 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: . Il Vice consolato di 2ª categoria in Cochabamba (Bolivia) alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in La Paz è soppresso.
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