Art. 1
In vigore dal 21 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
Articolo unico.
È istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Ribeirao Preto alle dipendenze del Consolato generale in San Paolo (Brasile).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 108. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-04;1339#art-1