Art. 1

In vigore dal 21 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni; Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: Articolo unico. È istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Paranaguà alle dipendenze del Consolato generale in Curitiba (Brasile). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 110. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-04;1338#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Paranagua' alle dipendenze del Consolato generale in Curitiba (Brasile). — Testo vigente | Portale Normativo