Art. 1

In vigore dal 25 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per le spese di culto al clero, approvato col regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il secondo comma dell'art. 44 del regolamento approvato col regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228, è modificato come segue: "Fermo il più breve termine stabilito dagli articoli 33 e 34 per una parte del clero sardo, il pagamento è effettuato a rate quadrimestrali posticipate, alle scadenze del 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 86. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-03;2590#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazione dell'art. 44 (secondo comma) del regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua al clero. — Testo vigente | Portale Normativo