Art. 1
In vigore dal 24 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista l'istanza 20 maggio 1950 presentata dalla ditta individuale Francesco Uliscia fu Giuseppe, con sede in Roma, per ottenere la concessione decennale di impianto e di esercizio di una funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto equidistanti ad attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Anacapri al Monte Solaro, nell'isola di Capri;
Visto il progetto a firma ing. Uliscia e Unterrichter, portante i bolli annullati in data 20 maggio e 9 novembre 1950, e con timbro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri del 7 giugno 1951;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto capitolato stipulato il 7 agosto 1952 tra il delegato del Ministro per i trasporti in rappresentanza dello Stato e l'ing. Francesco Uliscia fu Giuseppe, titolare della ditta omonima, con sede in Roma, per la concessione a questo ultimo della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto equidistanti ad attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Anacapri al Monte Solaro, nell'isola di Capri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952
EINAUDI
MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 35.- PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-03;1849#art-1