Art. 1
In vigore dal 31 gen 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 60;
Visto il piano particolareggiato, di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Inghirami Ennio, Gino, Iacopo, Paolo, fratelli fu Pier Nello, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa);
Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Inghirami Ennio, Gino, Iacopo, Paolo, fratelli fu Pier Nello, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 11.18.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 28 gennaio 1965, n. 3 (in G.U. 1a s.s. 30/01/1965, n. 26), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2714, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1953; 27 dicembre 1952, n. 3895, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1953; 3 ottobre 1952, nn. 1763 e 1764, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 3 dicembre 1952, in quanto per la formazione dei piani di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nelle zone, successivamente al 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-03;1764#art-1