Art. 2
In vigore dal 3 dic 1952
I territori indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-03;1758#art-2