Art. 1

In vigore dal 3 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1930, n. 811 e 18 maggio 1951, n. 333; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Ademollo Lambruschini Giselda fu Luigi, vedova Valle, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto); Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Ademollo Lambruschini Giselda fu Luigi, vedova Valle, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 4.15.22, specificamente descritti dell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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