Art. 2
In vigore dal 1 dic 1952
I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al presente articolo, per complessivi ettari 2112.84.21 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-03;1725#art-2