Art. 1

In vigore dal 26 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Muzio Corbu Salvatore fu Giovanni Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Mores (provincia di Sassari); Udito il parere, in data 15 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Muzio Corbu Salvatore fu Giovanni Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Mores (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 47.51.86, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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