Art. 3

In vigore dal 16 ott 1952
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-10-02;1299#art-3

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Art. 3 Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Torlonia Alessandro fu Carlo - anche per il patrimonio assegnato al nascituro dai defunti Alessandro Torlonia e Anna Maria Torlonia in Borghese, fu Alessandro - di Anna Maria e di Giulia Torlonia fu Carlo, in comune di Luco de' Marsi (L'Aquila). — Testo vigente | Portale Normativo