Art. 1
In vigore dal 16 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso con voto in data 1 luglio 1952, n. 1794;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 415, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Rivello in provincia di Potenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 settembre 1952
EINAUDI
ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 129. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-19;1696#art-1