Art. 1
In vigore dal 14 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda 12 gennaio 1951 con la quale l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ha chiesto la classifica fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria di una zona di Ha. 6.110, limitrofa al comprensorio di bonifica "Paludi Foggi in agro di Gallipoli" in provincia di Lecce;
Vista la corografia su scala 1: 50.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Comitato speciale per la bonifica;
Viste le lettere 14 settembre 1951, n. 3183, del Ministero dei lavori pubblici e 10 luglio 1952, n. 129461, del Ministero del tesoro;
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Visto l'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio limitrofo al comprensorio di bonifica e Paludi Foggi in agro di Gallipoli" provincia di Lecce, delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 50.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 settembre 1952
EINAUDI
FANFANI - PELLA - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 128. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-19;1694#art-1