Art. 2

In vigore dal 2 dic 1952
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all' del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei francobolli medesimi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 settembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952 Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 139. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-19;1454#art-2

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Art. 2 Autorizzazione all'emissione di una serie di tre francobolli celebrativi delle Forze armate d'Italia. — Testo vigente | Portale Normativo