Art. 1
In vigore dal 11 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e della industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 269 in data 3 aprile 1952, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ha stabilito di acquistare una area fabbricabile per la costruzione delle case per i propri dipendenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è autorizzata ad acquistare dall'ing. Renato Grisostolo fu Alfonso un'area fabbricabile di mq. 800 circa, sita in Venezia, località "Sestiere Cannaregio" per la costruzione degli alloggi per i propri dipendenti alle condizioni specificate nella deliberazione n. 269 del 3 aprile 1952.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 settembre 1952
EINAUDI
CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 2. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-19;1320#art-1