Art. 1
In vigore dal 24 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note tra l'Italia e l'Australia relativo alla definizione delle questioni in sospeso con l'Australia, derivanti dalle clausole economiche del Trattato di pace, effettuato a Roma il 24 maggio 1952.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 12 settembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 142. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-12;4445#art-1