Art. 1

In vigore dal 24 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note tra l'Italia e l'Australia relativo alla definizione delle questioni in sospeso con l'Australia, derivanti dalle clausole economiche del Trattato di pace, effettuato a Roma il 24 maggio 1952. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 12 settembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 142. - CARLOMAGNO
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Art. 1 Scambio di Note tra l'Italia e l'Australia per la definizione delle questioni in sospeso, derivanti dalle clausole economiche del Trattato di pace, effettuato a Roma il 24 maggio 1952. — Testo vigente | Portale Normativo