Art. 1

In vigore dal 31 gen 1953
N. 3103. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1952, col quale, sulla proposta del Presidente, del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, il Ministro per le finanze viene autorizzato ad accettare la donazione di un terreno situato nel dipartimento di San Pedro (Paraguay) fatta dalla "Urbana Rural S. A." a favore del Governo italiano con atto di donazione in data 30 agosto 1951. Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Conte dei conti, addì 24 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 68. - PALLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-12;3103#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione. — Testo vigente | Portale Normativo