Art. 1
In vigore dal 14 dic 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 aprile 1949, n. 168, con la quale il Ministero dei trasporti è stato autorizzato a concedere alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo anticipazioni rimborsabili entro il limite massimo di 900.000.000 per provvedere all'acquisto del nuovo materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie Calabro - Lucane;
Vista la convenzione 9 marzo 1950, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 488, con la quale vengono stabilite le modalità e le garanzie relative alle anticipazioni di cui sopra ed alla fornitura del nuovo materiale rotabile nonché i rapporti tra lo Stato e la concessionaria in dipendenza della fornitura stessa;
Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 24, con la quale viene protratto al 30 giugno 1952 il termine di esecuzione e di presentazione di domande di proroghe stabilito dall' della convenzione 9 marzo 1950;
Vista l'istanza 4 giugno 1952 con la quale la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo ha chiesto una proroga di dodici mesi al termine di cui sopra;
Ritenuto che ricorrono giustificati motivi per l'accoglimento della suddetta istanza;
Visto il parere espresso dalla Commissione incaricata a norma dell'art. 3 della soprarichiamata convenzione, della vigilanza sui lavori di costruzione del nuovo materiale rotabile;
Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro;
Decreta:
È prorogato al 30 giugno 1953 il termine per l'acquisto e la immissione in servizio sulle ferrovie Calabro - Lucane del nuovo materiale rotabile di cui alla legge 6 aprile 1949, n. 168.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 settembre 1952
EINAUDI
MALVESTITI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 127. - PALLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1693#art-1