Art. 2
In vigore dal 22 nov 1952
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ad agraria in Sardegna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1507#art-2