Art. 2

In vigore dal 15 nov 1952
I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprieta all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1450#art-2

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