Art. 4
In vigore dal 15 nov 1952
L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 settembre 1952
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio 17. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1439#art-4