Art. 1
In vigore dal 15 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per a colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lanza Michele e Fortunato fu Domenico per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);
Considerato che Lanza Fortunato ha presentato, ai sensi dell' del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;
Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere all'esproprio i terreni di cui al la documentazione sopra menzionata;
Udito il parere, in data 27 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lanza Fortunato fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di tavole 3.096.36 pari ad ettari 309.63.60 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato ad presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1417#art-1