Art. 1

In vigore dal 15 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1050, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ginanneschi Gino fu Emilio, per terreni ricadenti nel comune di Cinigiano Cinigiano (provincia di Grosseto); Udito il parere, in data 27 giugno 1952, espresso della Commissione parlamentare, nominata a norma degli a articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ginanneschi Gino fu Emilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto, per una superficie di ettari 1084.54.55, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1416#art-1

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