Art. 1

In vigore dal 15 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66 Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale del territorio del Fucino nei confronti di Frigo Vittoria di Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo); Udito il parere, in data 27 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro segretario di stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Frigo Vittoria di Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 85.35.04, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1414#art-1

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