Art. 1

In vigore dal 15 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Detti Ivo e Paride fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano provincia di (Grosseto); Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti; Udito il parere in data 27 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 - 4, legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Detti Ivo e Paride fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), per una superficie di braccia quadre 279,259 pari ad Ha. 9.51.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1410#art-1

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