Art. 2
In vigore dal 13 nov 1952
I terreni indicati nei precedente articolo sono trasferiti in proprieta all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1390#art-2