Art. 4
In vigore dal 10 nov 1952
Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-09-06;1370#art-4