Art. 1
In vigore dal 1 nov 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 24-10, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 10 luglio 1952, n. 910 e 27 giugno 1952, n. 676;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-1953 esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1952-53, 6 autorizzata la prelevazione di L. 150.000.000 che si inscrivono al capitolo 303 "Spese per le onoranze ai caduti e la costruzione e la sistemazione dei cimiteri di guerra in Italia e all'estero, ecc." dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il detto esercizio finanziario.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Anpy di Morgex, addì 30 agosto 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 123. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-30;1304#art-1