Art. 1

In vigore dal 19 ott 1952
N. 1248. Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera nazionale invalidi di guerra viene autorizzata ad acquistare in Savona un immobile per utilizzarlo a sede della propria Rappresentanza in quel Capoluogo. Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 52. - FRASCA
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Art. 1 Autorizzazione all'Opera nazionale invalidi di guerra ad acquistare un immobile in Savona. — Testo vigente | Portale Normativo