Art. 1
In vigore dal 6 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella, legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;
Decreta:
È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 4 luglio 1952, stipulato fra il delegato del Ministero dei trasporti e quelli del Comune e dell'Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali (A.T.A.M.) di Livorno per la concessione al detto Comune e per esso all'A.T.A.M. dell'impianto e dell'esercizio delle linee filoviarie urbane della città di Livorno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952
EINAUDI
MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 19. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;4536#art-1