Art. 1

In vigore dal 6 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella, legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie; Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 4 luglio 1952, stipulato fra il delegato del Ministero dei trasporti e quelli del Comune e dell'Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali (A.T.A.M.) di Livorno per la concessione al detto Comune e per esso all'A.T.A.M. dell'impianto e dell'esercizio delle linee filoviarie urbane della città di Livorno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952 EINAUDI MALVESTITI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 19. - PALLA
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Art. 1 Concessione al comune di Livorno e per esso all'Azienda Trasporti Autofiloviari Municipali (A.T.A.M.) dell'impianto e dell'esercizio delle linee filoviarie urbane di detta citta'. — Testo vigente | Portale Normativo