Art. 1

In vigore dal 25 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758; e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813 e 14 aprile 1952, n. 888; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ti ulteriormente modificato: L' è sostituito dal seguente: "L'Università degli studi di Roma è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole: 1) Facoltà di giurisprudenza; 2) Facoltà di scienze politiche; 3) Facoltà di economia e commercio; 4) Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali; 5) Facoltà di lettere e filosofia; 6) Facoltà di magistero; 7) Facoltà di medicina e chirurgia; 8) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; 9) Facoltà di farmacia; 10) Facoltà di ingegneria; 11) Facoltà di architettura; 12) Scuola di ingegneria aeronautica". L'art. 27, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è sostituito dal seguente: "L'esame di istituzioni di diritto pubblico, deve essere sostenuto prima di quello di diritto costituzionale italiano e comparato; l'esame di diritto costituzionale italiano e comparato, deve essere sostenuto prima di quelli di diritto internazionale e di diritto amministrativo; l'esame di economia politica, deve essere sostenuto prima di quello di politica economica e finanziaria". Art. 137. - Agli insegnamenti della Scuola di ingegneria aeronautica è aggiunto, per le Sezioni "velivoli" e "motori", quello di: "Radiotecnica aeronautica". Attuale art. 163. - Presso la. Scuola di perfezionamento in diritto penale è fondato un a Istituto di criminologia" e, pertanto, la scuola stessa assume la denominazione di "Scuola di perfezionamento in diritto penale con annesso Istituto di criminologia". Dopo l'attuale art. 169 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 170. - Compito dell'istituto di criminologia è: a) promuovere studi e ricerche nel campo della criminologia; b) organizzare convegni fra studiosi di criminologia per discutere argomenti relativi a tale disciplina e alle sue applicazioni pratiche; c) provvedere alla raccolta delle pubblicazioni attinenti a detta materia ed alle materie affini. Art. 171. - L'Istituto di criminologia è regolato nella sua attività ed organizzazione dalle stesse norme che sotto in vigore per la Scuola di perfezionamento in diritto penale. Il direttore dell'Istituto è lo stesso della Scuola, come pure il Consiglio direttivo. Art. 172. - Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Istituto si provvede con i mezzi a disposizione della Scuola di perfezionamento in diritto penale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 73. - PALLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;2589#art-1

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Art. 1 Modificazioni dello statuto dell'Universita' di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo