Art. 1
In vigore dal 18 ott 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni n. 7, del 21 gennaio 1951, e n. 3, dell'8 marzo 1952, del Consiglio comunale di Cairate e le deliberazioni n. 426, del 19 gennaio 1951, e n. 18, del 26 febbraio 1952, del Consiglio comunale di Fagnano Olona, con le quali le Amministrazioni dei detti Comuni fissano d'accordo le condizioni di una rettifica dei propri confini;
Visto il parere espresso in merito dal Consiglio provinciale di Varese con deliberazione n. 44, del 31 ottobre 1951;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visti gli articoli 32 capoverso e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro ad interim per l'interno;
Decreta:
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I confini tra i comuni di Cairate e di Fagnano Olona sono rettificati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1241#art-1