Art. 2
In vigore dal 18 ott 1952
Il Prefetto di Piacenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952
EINAUDI
SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 50. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1240#art-2