Art. 2

In vigore dal 18 ott 1952
Il Prefetto di Piacenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952 EINAUDI SPATARO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 50. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1240#art-2

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Art. 2 Distacco delle frazioni Ozzola e Metteglia dal comune di Coli e loro aggregazione a quello di Corte Brugnatella (Piacenza). — Testo vigente | Portale Normativo