Art. 1

In vigore dal 17 ott 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla, limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione dei decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955; Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, concernente la tabella, delle lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali è inapplicabile il suddetto decreto n. 692; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce n. 45: "Operai addetti presso gli aeroporti, alle pompe per, il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuato i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Arpy di Morgex, addì 10 agosto 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 45. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-16;1238#art-1

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Art. 1 Integrazione della tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, concernente le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. — Testo vigente | Portale Normativo