Art. 2

In vigore dal 11 ott 1952
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all' del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 agosto 1952 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 32. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-08-02;1228#art-2

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Art. 2 Emissione di un francobollo celebrativo della Conferenza di Roma, del settembre 1952, dell'Interrational Civil Aviation Organisation (I.C.A.O.). — Testo vigente | Portale Normativo