Art. 1

In vigore dal 3 lug 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1620, relativo alla elevazione al rango di Legazione del Consolato generale d'Italia in Ottawa; Considerato che conformemente agli accordi intervenuti col Governo del Canadà, il Rappresentante italiano in quello Stato presentò le lettere credenziali in qualità di Ministro plenipotenziario in data 18 agosto 1947; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1620, di cui alle premesse, è integrato come segue: La decorrenza dell'elevazione a Legazione del Consolato generale in Ottawa è fissata al 18 agosto 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1953 Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 33. PALLA
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Art. 1 Decorrenza dell'elevazione a Legazione del Consolato generale in Ottawa. — Testo vigente | Portale Normativo