Art. 1

In vigore dal 11 ott 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 634, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1170; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 383; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: I programmi di insegnamento dell'educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, approvati con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 383, sono modificati a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1952-53 secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 luglio 1952 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 33. - FRASCA
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Art. 1 Approvazione dei programmi di insegnamento dell'educazione fisica. — Testo vigente | Portale Normativo