Art. 1

In vigore dal 19 set 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Polidori Giulia fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo); Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2377, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333; Udito il parere, in data 18 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Polidori Giulia fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), della complessiva superficie di ettari 105.59.27.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-25;1198#art-1

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