Art. 1
In vigore dal 19 set 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);
Visto il proprio decreto 30 agosto 1951, n. 928;
Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2319, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Considerato altresì che il sunnominato presentò istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto si riservò di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano di espropriazione compilato nei confronti dello stesso nominativo;
Udito il parere, in data 7 agosto 1951 ed in data 29 aprile 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), della superficie, secondo il catasto vigente, di ettari 633.51.70.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-25;1189#art-1