Art. 1

In vigore dal 19 set 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto); Visto il proprio decreto 30 agosto 1951, n. 927; Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2321, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333; Considerato che è stata presentata, ai sensi dell' del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato altresì che il sunnominato presente istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, si riservò di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni compresi in altro piano di espropriazione compilato nei confronti dello stesso nominativo; Udito il parere, in data 7 agosto 1951 ed in data 29 aprile 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 950.31.40.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-07-25;1187#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo